Tirocinio Diretto per i 60 CFA

Percorsi abilitanti da 60 CFU: Indicazioni sul Tirocinio Diretto e Indiretto

Indicazioni Normative
Le modalità per lo svolgimento del tirocinio diretto (e indiretto) sono specificate negli allegati al Decreto Ministeriale del 4 agosto 2023 e nella Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca (prot. MUR 7845 del 28 giugno 2024).

Si invita a leggere questa nota nata nell’ottica della semplificazione causa tempo limitato. Una lettura commentata della nota è stata svolta dalla università di Urbino che si condivide pianamente e si insta a leggere: https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1722353220AvvisoAttivit%C3%A0tirocinioPF60cfu.pdf

Per il percorso formativo da 60 CFU, i crediti sono ripartiti come segue:

  • 5 CFU per il tirocinio indiretto, da svolgere presso le sedi accademiche;
  • 15 CFU per il tirocinio diretto, da svolgere presso le istituzioni scolastiche.

In particolare, “3 dei 20 CFU previsti per il tirocinio diretto devono essere dedicati alle attività formative relative all’inclusione scolastica,” secondo le modalità stabilite dal Consiglio Didattico su proposta del tutor coordinatore del tirocinio. Il tirocinio indiretto si svolgerà presso il Conservatorio di Brescia, sotto la supervisione di un tutor coordinatore, con incontri programmati, preferibilmente il venerdì mattina o in altri orari concordati con i tutor.

Nel percorso da 30 CFU (allegato 2 del decreto), sono previsti 9 CFU di tirocinio indiretto, di cui “3 dei 9 CFU/CFA sono dedicati allo studio e alla preparazione dell’elaborato oggetto della prova scritta finale.” Anche in questo caso, il tirocinio indiretto si svolgerà presso il Conservatorio di Brescia, con incontri programmati il venerdì mattina o in orari concordati.

Ore di Tirocinio Diretto e Indiretto
È fondamentale ricordare che ogni CFA corrisponde a 12 ore di tirocinio diretto (D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, art. 2-bis, comma 4). Per il tirocinio indiretto, si seguiranno le indicazioni dei piani di studio, che prevedono lezioni individuali o di gruppo per la stessa classe di concorso.

Attività e Tempi
Per le attività di tirocinio diretto e indiretto dei corsi da 60 CFU (allegato 1) si rimanda agli allegati del decreto del 4 agosto 2024. Per garantire il completamento del primo ciclo entro i termini previsti, i Ministeri hanno predisposto una serie di attività aggiuntive compatibili con il periodo di svolgimento, che vanno oltre la sola presenza in classe (cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. MUR 7845 del 28 giugno 2024).

I tirocini potranno iniziare a partire dal mese di settembre. L’avvio sarà possibile solo dalla data di formulazione della convenzione e dalla presentazione del progetto formativo, poiché da quel momento sarà attivata la copertura assicurativa.

Assenze dal tirocinio diretto e indiretto

Essendo una attività gestita dalla scuola e la scuola deve certificare 180 ore di tirocinio (meno quei crediti e ore riconosciute), non esiste la possibilità di poter fare assenze e non esiste la riduzione (come per le lezioni) del 30%, vanno certificate 180 ore (meno quelle riconosciute) punto.

Per il tirocinio indiretto vale la possibilità di essere assenti al massino per il 30%

Sedi del Tirocinio
Il tirocinio diretto può essere svolto presso scuole accreditate della Regione Lombardia o di altre regioni, scuole paritarie accreditate (o in fase di accreditamento), o presso istituti in cui il tirocinante stia svolgendo supplenze annuali o temporanee, purché relative alla stessa classe di concorso o a classi affini, dello stesso grado scolastico per il quale si segue il percorso abilitante.  Attenzione lo studente deve essere seguito/a da un tutor indicato dal dirigente a suo insindacabile giudizio (decide il dirigente la competenza del tutor) e le attività devono essere svolte prevalentemente sulle materie proprie della classe di abilitazione.  Ripeto i tutor saranno selezionati dai dirigenti scolastici tra i docenti a tempo indeterminato con la esperienza nella classe di concorso o classe affine oppure all’interno delle classi accorpate dal Ministero.  

Tirocinio nella classe affine:

La nota MUR n. 7845 del 28 giugno 2024, che promuove uno spirito di semplificazione, introduce il concetto di “classe affine”.

Per quanto riguarda le classi di concorso degli strumenti musicali, la classe di riferimento è sempre  la A055 per i licei musicali e la A056 per le scuole secondarie di primo grado. Il tirocinio può essere svolto in una classe di concorso dello stesso ordine scolastico del corso frequentato, ovvero nella classe A055 o A056 (liceo o medie). La certificazione rilasciata deve riportare che il tirocinio è stato svolto nella classe A055 o A056.

Per quanto riguarda le materie teoriche (A030, A053, A063, A064), è possibile considerare tutte le classi di concorso affini, purché appartenenti all’ambito teorico musicale qualsiasi.

È possibile consultare gli elenchi delle scuole accreditate online, ad esempio su “Scuola Informa” (https://www.scuolainforma.news/abilitazione-docenti-note-usr-su-accreditamento-scuole-in-aggiornamento/).  per la Lombardia:  https://usr.istruzionelombardia.gov.it/pubblicita-legale/albo-atti-correnti/?action=visatto&id=7265

Emila Romagna: https://www.istruzioneer.gov.it/2023/12/22/disposto-e-nota-usrer-scuole-accreditate-accoglienza-dei-tirocinanti-a-s-2023-24/

Compatibilità con Supplenze o Incarichi
Il tirocinio può essere svolto presso l’istituzione scolastica in cui il tirocinante presta servizio, purché sia disponibile la classe di abilitazione (anche quella affine) per la quale si sta frequentando il corso, e a condizione che vi sia un tutor qualificato scelto dal/dalla dirigente. In tali casi, il tirocinio dovrà svolgersi in orari diversi rispetto al normale servizio. È possibile riconoscere fino a 5 CFU (o 3 CFA, nel caso di riduzione dei 24 CFA), per le attività di tirocinio diretto.  Riassumendo:  le lezioni o supplenze fatte da lavoratore dipendente non sono conteggiabili ai fini del tirocinio.

Per chiarezza:

  1. Non si possono sfruttare le ore di supplenza per fare il tirocinio in classe. Il tirocinio deve essere organizzato dal tutor accogliente in classi (anche affini) in cui il tirocinante è sotto la guida di un collega.
  1. Discorso diverso per le ore di funzione docente extra lezione (Consigli di classe, GLO, consigli di istituto  ecc.) un supplente può sfruttare queste ore relative alla sua supplenza

Per coloro però che svolgono attività di docenza nella scuola dove svolgono il tirocinio e siano gli unici docenti in quella determinata classe di insegnamento, le attività di osservazione della didattica in classe potranno essere svolte nella classe affine in cui insegna il tutor accogliente e da lui giudicata e ugualmente significativa. Tale modalità vanno concordate con il Tutor scolastico. 

E’ possibile essere seguiti da massimo 2 tutor, ciascuno dei quali firmerà, nell’apposito registro presenze, ognuna delle sue ore. Qualora un tirocinante opti per questa soluzione deve comunicare al proprio tutor coordinatore la sua decisione contestualmente ai nominativi di entrambi.

Donne in Stato di Gravidanza
Il tirocinio diretto non può essere svolto dalle donne in stato di gravidanza, come previsto dalle normative a tutela della maternità. Tuttavia, senza il completamento del tirocinio, non sarà possibile accedere all’esame finale.

Procedura per l’Attivazione del Tirocinio

Cosa deve fare lo studente per l’avvio del Tirocinio:

  1. Individuare un Istituto Scolastico accreditato, presente negli elenchi annualmente predisposti dall’Ufficio Scolastico Regionale, che offra l’insegnamento della classe di concorso frequentata o, in via eccezionale, di uno strumento affine dello stesso ordine scolastico.
  2. Contattare l’istituto prescelto (incluso quello in cui si presta supplenza) per richiedere la disponibilità ad accogliere il tirocinante, compilando  l’allegato 1, “Dichiarazione di disponibilità all’accoglienza del tirocinante.”
  3. Inviare l’allegato 1 alla segreteria del Conservatorio di Brescia all’indirizzo: urpdidattica.darfo@consbs.it.
  4. Collaborare con il tutor della scuola per la compilazione del progetto formativo (allegato 3).
  5. Tenere aggiornato il registro delle presenze (allegato 4).

Si ribadisce che è necessario verificare che l’Istituto Scolastico sia già convenzionato o prossimamente dichiara in futuro di procedere alla stipula della convenzione, assicurandosi che sia inserito negli elenchi delle scuole accreditate pubblicati dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Cosa deve fare la segreteria del Conservatorio di Brescia:

  1. Ricevere l’allegato 1 dallo studente.
  2. Se l’istituto scolastico non è ancora convenzionato, la segreteria invia una copia della convenzione all’istituto per la firma del dirigente scolastico.

Adempimenti finali
Al termine del percorso di tirocinio diretto, il tirocinante dovrà consegnare alla segreteria (urpdidattica.darfo@consbs.it):

  1. Il registro delle attività di tirocinio, firmato dal tirocinante e dal tutor accogliente, e consegnato alla segreteria urpdidattica.darfo@consbs.it.
  2. La valutazione finale del tutor accogliente (allegato 5).
  3. L’E-Portfolio delle competenze professionali acquisite, da completare e discutere durante il tirocinio, conforme all’art. 11 del DM 16 agosto 2022, n. 226, contenente l’analisi di casi e situazioni problematiche documentate nel diario di tirocinio.

Utilizzo delle 150 Ore Retribuite per il Diritto allo Studio
Le 150 ore retribuite possono essere utilizzate per frequentare le lezioni dell’area disciplinare, nonché per svolgere le 180 ore di tirocinio diretto e le ore di tirocinio indiretto. Per ulteriori informazioni, si consiglia di rivolgersi alla segreteria della propria istituzione scolastica.

Allegato 1:  Dichiarazione di disponibilità all’accoglienza del tirocinante

Allegato 2: Modello di Convenzione con la istituzione scolastica

Allegato 3: Progetto formativo

Allegato 4: Libretto di Tirocinio e Registro Presenze

Allegato 5: Scheda valutazione del tirocinio diretto

Con la nota (prot. n. 7845 del 28 giugno 2024) del MIM e MUR, in un’ottica di semplificazione e viste le tempistiche ridotte per la conclusione dei Percorsi, sono state previste ulteriori attività che potrebbero essere ricomprese nelle attività di tirocinio, laddove compatibili con il relativo periodo di svolgimento, quali: 

  • corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a sei decimi in una o più discipline; 
  • coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende; 
  • per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista-tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche; 
  • coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. “Piano Estate”, nel caso in cui l’istituzione scolastica vi abbia aderito; 
  • affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all’integrazione dei soggetti con disabilità; 
  • partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all’autovalutazione e al miglioramento dei processi, all’orientamento in uscita, all’inclusione; 
  • partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti. 

Inoltre, si ricorda che l’allegato A al D.M. 20 giugno 2014 n. 487 prevede nell’ambito delle attività di tirocinio: 

  • osservazione nella classe del tutor o in altre classi; 
  • osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti; 
  • attività didattiche a classe intera o con gruppi allievi (con la supervisione del tutor) quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF; 
  • partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento; 
  • partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc).