Tirocinio Diretto per i 60 CFA
Percorsi abilitanti da 60 CFU: Indicazioni sul Tirocinio Diretto e Indiretto
NOTA 1: Nel tentativo di trovare soluzioni normative per supportarvi, ho scoperto un decreto del 2012 in cui non è richiesto l’accreditamento dell’istituzione se questa è la sede del vostro servizio con incarico annuale. Diversi di voi, tra cui una dirigente, mi hanno contattato riguardo la questione dell’accreditamento. In questi casi, vi segnalo l’art. 6, comma 1 del D.M. 93 del 30 novembre 2012 e la nota di giugno..
Ripeto: vi confermo che c’è la possibilità di fare il tirocinio anche in scuole e non accreditate purché il corsista abbia un incarico annuale, inoltre la nota di giugno del ministero consente di riconoscere massimo 2,5, 3 oppure 5 CFA (dipende dal corso) anche la presente annualità 24-25 che svolgete come insegnamento e fino al 12 dicembre 2024 ossia prima di fare l’esame finale.
Le ore di tirocinio corrispondono a 12 ore a CFA , questo è stato ribadito anche dalla nota di giugno
Cercate le attività da riconoscere, sostanzialmente al punto in cui siamo possono rientrare anche ore non svolte in classe ma di programmazione, uscite didattiche, riunioni ed incontri scuola famiglia.
Nel caso in cui la scuola non disponesse di un tutor o di una materia affine (evento raro, ma possibile), vi consiglio di far sì che la prima scuola sia convenzionata con il conservatorio. In questo modo, è possibile nominare un secondo tutor, che farà riferimento al primo, operando in un’altra scuola.
Nota 2: I 3 crediti di tirocinio diretto inclusione possono essere svolti sotto la guida di un docente di sostegno nella modalità che la docente vi indicherà, anche in classe diversa da quella da voi scelta, con la sua supervisione.
Nota 3: Vista la situazione di emergenza, il Conservatorio considererà come data di inizio del tirocinio la trasmissione dell’Allegato 1, che attesta la disponibilità del dirigente ad accogliere il tirocinante e a firmare la convenzione. A partire da quella data, qualora si fosse docenti della medesima scuola, sarà possibile avviare il percorso di tirocinio e iniziare la compilazione del registro delle presenze.
Nota 4: Il tutor di istituto deve avere il requisito di almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato. E’ prevista una deroga che è illustrata da una nota dell’USR della Liguria che è sotto riportata.
Nota 5: Grazie alla vostra collega Moin, sono venuto a conoscenza di una nota dell’USR del Veneto in cui si specifica che è possibile svolgere il tirocinio anche presso sedi non accreditate. Se la leggete, appare come una soluzione tipicamente all’italiana. Tuttavia, ritengo che questa possibilità possa essere estesa anche ad altre regioni, non vedo perché no. https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2023/11/m_pi.AOODRVE.REGISTRO-UFFICIALEU.0027877.08-11-2023.pdf
Nota 6: Per ragioni organizzative, è possibile svolgere il tirocinio presso un massimo di due scuole, con la supervisione di due tutor. In tal caso, spetta ai corsisti informare il dirigente del secondo istituto che il primo istituto è quello capofila, responsabile della firma della dichiarazione finale e del ricevimento del contributo di 200 euro da parte del conservatorio. Il secondo istituto non firmerà la dichiarazione né riceverà il contributo. È importante che il dirigente del secondo istituto sia adeguatamente informato di queste disposizioni.
Indicazioni Normative
Le modalità per lo svolgimento del tirocinio diretto (e indiretto) sono specificate negli allegati al Decreto Ministeriale del 4 agosto 2023 e nella Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca (prot. MUR 7845 del 28 giugno 2024).
Si invita a leggere questa nota nata nell’ottica della semplificazione causa tempo limitato. Una lettura commentata della nota è stata svolta dalla università di Urbino che si condivide pianamente e si insta a leggere: https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1722353220AvvisoAttivit%C3%A0tirocinioPF60cfu.pdf
Per il percorso formativo da 60 CFU, i crediti sono ripartiti come segue:
- 5 CFU per il tirocinio indiretto, da svolgere presso le sedi accademiche;
- 15 CFU per il tirocinio diretto, da svolgere presso le istituzioni scolastiche.
In particolare, “3 dei 20 CFU previsti per il tirocinio diretto devono essere dedicati alle attività formative relative all’inclusione scolastica,” secondo le modalità stabilite dal Consiglio Didattico su proposta del tutor coordinatore del tirocinio. Il tirocinio indiretto si svolgerà presso il Conservatorio di Brescia, sotto la supervisione di un tutor coordinatore, con incontri programmati, preferibilmente il venerdì mattina o in altri orari concordati con i tutor.
Nel percorso da 30 CFU (allegato 2 del decreto), sono previsti 9 CFU di tirocinio indiretto, di cui “3 dei 9 CFU/CFA sono dedicati allo studio e alla preparazione dell’elaborato oggetto della prova scritta finale.” Anche in questo caso, il tirocinio indiretto si svolgerà presso il Conservatorio di Brescia, con incontri programmati il venerdì mattina o in orari concordati.
Ore di Tirocinio Diretto e Indiretto
È fondamentale ricordare che ogni CFA corrisponde a 12 ore di tirocinio diretto (D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, art. 2-bis, comma 4). Per il tirocinio indiretto, si seguiranno le indicazioni dei piani di studio, che prevedono lezioni individuali o di gruppo per la stessa classe di concorso.
Attività e Tempi
Per le attività di tirocinio diretto e indiretto dei corsi da 60 CFU (allegato 1) si rimanda agli allegati del decreto del 4 agosto 2024. Per garantire il completamento del primo ciclo entro i termini previsti, i Ministeri hanno predisposto una serie di attività aggiuntive compatibili con il periodo di svolgimento, che vanno oltre la sola presenza in classe (cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. MUR 7845 del 28 giugno 2024).
I tirocini potranno iniziare a partire dal mese di settembre. L’avvio sarà possibile solo dalla data di formulazione della convenzione e dalla presentazione del progetto formativo, poiché da quel momento sarà attivata la copertura assicurativa.
Sedi del Tirocinio
Il tirocinio diretto può essere svolto presso scuole accreditate della Regione Lombardia o di altre regioni, scuole paritarie accreditate (o in fase di accreditamento), o presso istituti in cui il tirocinante stia svolgendo supplenze annuali o temporanee, purché relative alla stessa classe di concorso o a classi affini, dello stesso grado scolastico per il quale si segue il percorso abilitante. Attenzione lo studente deve essere seguito/a da un tutor indicato dal dirigente a suo insindacabile giudizio (decide il dirigente la competenza del tutor) e le attività devono essere svolte prevalentemente sulle materie proprie della classe di abilitazione. Ripeto i tutor saranno selezionati dai dirigenti scolastici tra i docenti a tempo indeterminato con la esperienza nella classe di concorso o classe affine oppure all’interno delle classi accorpate dal Ministero.
Tirocinio nella classe affine:
La nota MUR n. 7845 del 28 giugno 2024, che promuove uno spirito di semplificazione, introduce il concetto di “classe affine”.
Per quanto riguarda le classi di concorso degli strumenti musicali, la classe di riferimento è sempre la A055 per i licei musicali e la A056 per le scuole secondarie di primo grado. Il tirocinio può essere svolto in una classe di concorso dello stesso ordine scolastico del corso frequentato, ovvero nella classe A055 o A056 (liceo o medie). La certificazione rilasciata deve riportare che il tirocinio è stato svolto nella classe A055 o A056.
Per quanto riguarda le materie teoriche (A030, A053, A063, A064), è possibile considerare tutte le classi di concorso affini, purché appartenenti all’ambito teorico musicale qualsiasi.
È possibile consultare gli elenchi delle scuole accreditate online, ad esempio su “Scuola Informa” (https://www.scuolainforma.news/abilitazione-docenti-note-usr-su-accreditamento-scuole-in-aggiornamento/). per la Lombardia: https://usr.istruzionelombardia.gov.it/pubblicita-legale/albo-atti-correnti/?action=visatto&id=7265
Emila Romagna: https://www.istruzioneer.gov.it/2023/12/22/disposto-e-nota-usrer-scuole-accreditate-accoglienza-dei-tirocinanti-a-s-2023-24/
Compatibilità con Supplenze o Incarichi
Il tirocinio può essere svolto presso l’istituzione scolastica in cui il tirocinante presta servizio, purché sia disponibile la classe di abilitazione (anche quella affine) per la quale si sta frequentando il corso, e a condizione che vi sia un tutor qualificato scelto dal/dalla dirigente. In tali casi, il tirocinio dovrà svolgersi in orari diversi rispetto al normale servizio. È possibile riconoscere fino a 5 CFU (o 3 CFA, nel caso di riduzione dei 24 CFA), per le attività di tirocinio diretto. Riassumendo: le lezioni o supplenze fatte da lavoratore dipendente non sono conteggiabili ai fini del tirocinio.
Per chiarezza:
- Non si possono sfruttare le ore di supplenza per fare il tirocinio in classe. Il tirocinio deve essere organizzato dal tutor accogliente in classi (anche affini) in cui il tirocinante è sotto la guida di un collega.
- Discorso diverso per le ore di funzione docente extra lezione (Consigli di classe, GLO, consigli di istituto ecc.) un supplente può sfruttare queste ore relative alla sua supplenza
Per coloro però che svolgono attività di docenza nella scuola dove svolgono il tirocinio e siano gli unici docenti in quella determinata classe di insegnamento, le attività di osservazione della didattica in classe potranno essere svolte nella classe affine in cui insegna il tutor accogliente e da lui giudicata e ugualmente significativa. Tale modalità vanno concordate con il Tutor scolastico.
E’ possibile essere seguiti da massimo 2 tutor, ciascuno dei quali firmerà, nell’apposito registro presenze, ognuna delle sue ore. Qualora un tirocinante opti per questa soluzione deve comunicare al proprio tutor coordinatore la sua decisione contestualmente ai nominativi di entrambi.
Donne in Stato di Gravidanza
Il tirocinio diretto non può essere svolto dalle donne in stato di gravidanza, come previsto dalle normative a tutela della maternità. Tuttavia, senza il completamento del tirocinio, non sarà possibile accedere all’esame finale.
Procedura per l’Attivazione del Tirocinio
Nuova procedura semplificata: Cosa deve fare lo studente per l’avvio del Tirocinio:
1) Individuare un Istituto Scolastico accreditato, presente negli elenchi annualmente predisposti dall’Ufficio Scolastico Regionale, che offra l’insegnamento della classe di concorso frequentata o, in via eccezionale, di uno strumento affine dello stesso ordine scolastico.
2) Contattare l’istituto prescelto (incluso quello in cui si presta supplenza) per richiedere la disponibilità ad accogliere il tirocinante, compilare e fare sottoscrivere la convenzione secondo il modello allegato
3) Trasmettere (o fare trasmettere dall’istituzione scolastica) la convenzione firmata in via definitiva al seguente indirizzo mail: segreteriadirezione@consbs.it
–> N.B. si informa che la mail sopra riportata è abilitata alla ricezione delle sole convenzione, non fornisce pertanto supporto informativo in risposta a richieste specifiche.
4) Collaborare con il tutor della scuola per la compilazione del progetto formativo.
5) Tenere aggiornato il registro delle presenze
Si ribadisce che è necessario verificare che l’Istituto Scolastico sia già convenzionato o prossimamente dichiara in futuro di procedere alla stipula della convenzione, assicurandosi che sia inserito negli elenchi delle scuole accreditate pubblicati dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Cosa deve fare la segreteria del Conservatorio di Brescia:
1) Ricevere la convenzione firmata dal tirocinante e dell’istituto scolastico prescelto secondo il modello allegato, all’indirizzo di posta segreteriadirezione@consbs.it
2) ritrasmettere all’istituto scolastico e al tirocinante la convenzione controfirmata digitalmente dal Direttore del Conservatorio
Utilizzo delle 150 Ore Retribuite per il Diritto allo Studio
Le 150 ore retribuite possono essere utilizzate per frequentare le lezioni dell’area disciplinare, nonché per svolgere le 180 ore di tirocinio diretto e le ore di tirocinio indiretto. Per ulteriori informazioni, si consiglia di rivolgersi alla segreteria della propria istituzione scolastica.
ALLEGATI: Nell’ottica di rendere tutto più veloce abbiamo eliminato il passaggio dell’allegato 1, ma chiediamo di portare direttamente al dirigente copia della convenzione precompilata direttamente da voi, così si riducono i tempi e si salta un passaggio 🙂
Il progetto formativa può arrivare anche in un secondo momento, la cosa importante è la firma della convenzione e iniziare il tirocinio prima possibile.
Allegato 1: Modello di Convenzione con la istituzione scolastica
Allegato 2: Progetto formativo
Allegato 3: Libretto di Tirocinio e Registro Presenze
Allegato 4: Scheda valutazione del tirocinio diretto
Con la nota (prot. n. 7845 del 28 giugno 2024) del MIM e MUR, in un’ottica di semplificazione e viste le tempistiche ridotte per la conclusione dei Percorsi, sono state previste ulteriori attività che potrebbero essere ricomprese nelle attività di tirocinio, laddove compatibili con il relativo periodo di svolgimento, quali:
- corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a sei decimi in una o più discipline;
- coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende;
- per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista-tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche;
- coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. “Piano Estate”, nel caso in cui l’istituzione scolastica vi abbia aderito;
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all’integrazione dei soggetti con disabilità;
- partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all’autovalutazione e al miglioramento dei processi, all’orientamento in uscita, all’inclusione;
- partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti.
Inoltre, si ricorda che l’allegato A al D.M. 20 giugno 2014 n. 487 prevede nell’ambito delle attività di tirocinio:
- osservazione nella classe del tutor o in altre classi;
- osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti;
- attività didattiche a classe intera o con gruppi allievi (con la supervisione del tutor) quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF;
- partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento;
- partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc).
Estratto da una nota dell’USR della Liguria:
I requisiti dei docenti tutor dei tirocinanti presso le Istituzioni scolastiche sono i seguenti:
“I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all’art. 12 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo
quanto disposto dall’art. 15, comma 23, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del predetto decreto. Al fine dell’individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere l’incarico di tutor dei tirocinanti” (D.M. 8/11/2011, art. 2, comma 2);
E’ prevista una deroga ai requisiti nei seguenti casi: “I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all’art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto,
a) se titolari di altro insegnamento, presso l’istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
b) ai sensi dell’art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l’istituzione ove svolgono l’incarico” (Art. 6, comma 1, DM 93/2012).
L’accoglimento dell’assegnazione del tutor in deroga è subordinato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa Istituzione scolastica.
In aggiunta, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio diretto entro i termini previsti dal percorso, i Ministeri hanno congiuntamente previsto la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti, qualora non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso.
“Da un’attenta lettura della deroga emerge che il tutor deve essere assunto a tempo indeterminato, senza ulteriori specificazioni. Ciò lascia intendere che, nel caso di deroga, il tutor non debba necessariamente possedere cinque anni di anzianità a tempo indeterminato. A supporto di questa interpretazione, il portale ‘Obiettivo Scuola’ chiarisce: ‘In tal caso, non è richiesto che il tutor abbia almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato.'”